Lo scritto si sofferma sul nuovo indirizzo inaugurato da Corte cost. n. 269 del 2017, secondo cui le antinomie tra norme della Carta dei diritti dell’Unione europea e norme nazionali sarebbero in ogni caso riservate alla cognizione della Corte costituzionale, pur laddove le norme dovessero appa-rire self-executing. Si mette quindi in evidenza che si sarebbe in presenza di un conflitto tra criteri di risoluzione delle antinomie stesse, aventi natura, l’uno, strutturale e, l’altro, assiologico-sostanziale, senza che nondimeno risulti chiaro in nome di quale “metacriterio” possa stabilirsi a quale di essi dare la precedenza. La pronunzia in commento, in realtà, non chiarisce perché mai non possa rico-noscersi in capo al giudice comune la competenza a fare subito applicazione diretta della norma eu-rounitaria, laddove ne sia dimostrata l’attitudine ad offrire l’ottimale salvaguardia dei diritti in gio-co. Ci si chiede, infine, se la soluzione oggi patrocinata dalla Consulta possa valere altresì per nor-me sovranazionali esterne alla Carta dell’Unione ma da queste “coperte” e quale possa essere la re-azione sia della Corte di giustizia che dei giudici comuni alla odierna presa di posizione che, co-munque, sembra essere non consentita dal disposto di cui all’art. 11 cost.

Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)

RUGGERI, Antonio
2017-01-01

Abstract

Lo scritto si sofferma sul nuovo indirizzo inaugurato da Corte cost. n. 269 del 2017, secondo cui le antinomie tra norme della Carta dei diritti dell’Unione europea e norme nazionali sarebbero in ogni caso riservate alla cognizione della Corte costituzionale, pur laddove le norme dovessero appa-rire self-executing. Si mette quindi in evidenza che si sarebbe in presenza di un conflitto tra criteri di risoluzione delle antinomie stesse, aventi natura, l’uno, strutturale e, l’altro, assiologico-sostanziale, senza che nondimeno risulti chiaro in nome di quale “metacriterio” possa stabilirsi a quale di essi dare la precedenza. La pronunzia in commento, in realtà, non chiarisce perché mai non possa rico-noscersi in capo al giudice comune la competenza a fare subito applicazione diretta della norma eu-rounitaria, laddove ne sia dimostrata l’attitudine ad offrire l’ottimale salvaguardia dei diritti in gio-co. Ci si chiede, infine, se la soluzione oggi patrocinata dalla Consulta possa valere altresì per nor-me sovranazionali esterne alla Carta dell’Unione ma da queste “coperte” e quale possa essere la re-azione sia della Corte di giustizia che dei giudici comuni alla odierna presa di posizione che, co-munque, sembra essere non consentita dal disposto di cui all’art. 11 cost.
2017
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