Lo scritto si interroga in merito ai possibili cambiamenti al piano dei rapporti tra Corte EDU e giudici nazionali alla luce degli ultimi sviluppi della giurisprudenza costituzionale, anche con riguar-do ad indicazioni date sul versante dei rapporti con la Corte dell’Unione (specie ad opera della discussa sent. n. 269 del 2017 della Corte costituzionale). In particolare, si mette in evidenza come difficilmente si potrà assistere a casi di applicazione diretta della Convenzione da parte dei giudici comuni, pure astrattamente configurabili, a motivo della vigorosa tendenza della giurisprudenza costituzionale ad attrarre nell’area del sindacato accentrato di costituzionalità ogni questione in cui si faccia riferimento a diritti fondamentali riconosciuti dalle Carte. Si prospetta quindi che, per reazione a questo trend, possano aversi usi impropri, eccessivi, della tecnica dell’interpretazione conforme da parte dei giudici comuni. Ci si sofferma, poi, sugli scenari che possono delinearsi a seguito dell’indirizzo inaugurato da Corte cost. n. 49 del 2015, specie laddove si circoscrive il vincolo interpretativo per i giudici ai soli indirizzi “consolidati” della giurisprudenza europea. Una indicazione, questa, che si ritiene possedere generale valenza, se si conviene che la migliore garanzia di una corretta ricognizione dei diritti fondamentali si rinviene proprio in consuetudini interpretative diffuse e radicate nel corpo sociale. Si passa infine a trattare dei conflitti tra pronunzie della Corte europea e decisioni dei giudici nazionali anche passate in giudicato, la cui soluzione riceve nel principio della miglior tutela il più so-lido fondamento e la più adeguata giustificazione.
Corte europea dei diritti dell’uomo e giudici nazionali, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (tendenze e prospettive)
RUGGERI, Antonio
2018-01-01
Abstract
Lo scritto si interroga in merito ai possibili cambiamenti al piano dei rapporti tra Corte EDU e giudici nazionali alla luce degli ultimi sviluppi della giurisprudenza costituzionale, anche con riguar-do ad indicazioni date sul versante dei rapporti con la Corte dell’Unione (specie ad opera della discussa sent. n. 269 del 2017 della Corte costituzionale). In particolare, si mette in evidenza come difficilmente si potrà assistere a casi di applicazione diretta della Convenzione da parte dei giudici comuni, pure astrattamente configurabili, a motivo della vigorosa tendenza della giurisprudenza costituzionale ad attrarre nell’area del sindacato accentrato di costituzionalità ogni questione in cui si faccia riferimento a diritti fondamentali riconosciuti dalle Carte. Si prospetta quindi che, per reazione a questo trend, possano aversi usi impropri, eccessivi, della tecnica dell’interpretazione conforme da parte dei giudici comuni. Ci si sofferma, poi, sugli scenari che possono delinearsi a seguito dell’indirizzo inaugurato da Corte cost. n. 49 del 2015, specie laddove si circoscrive il vincolo interpretativo per i giudici ai soli indirizzi “consolidati” della giurisprudenza europea. Una indicazione, questa, che si ritiene possedere generale valenza, se si conviene che la migliore garanzia di una corretta ricognizione dei diritti fondamentali si rinviene proprio in consuetudini interpretative diffuse e radicate nel corpo sociale. Si passa infine a trattare dei conflitti tra pronunzie della Corte europea e decisioni dei giudici nazionali anche passate in giudicato, la cui soluzione riceve nel principio della miglior tutela il più so-lido fondamento e la più adeguata giustificazione.Pubblicazioni consigliate
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